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statuto
STATUTO
(Approvato con D.P.R. n. 434 del 18 giugno 1974, cui sono state apportate
delle
modifiche per adeguarlo al D.Lgs. 460/97 sulle ONLUS; modifiche iscritte
nel Registro delle persone giuridiche di Roma, al n. 253/1975,
con provvedimento prefettizio del 31/3/2004)
TITOLO I
Scopo e ordinamento della Società
Art. 1
Denominazione e scopo
La Società Italiana per il Progresso delle Scienze ONLUS (organizzazione
non lucrativa di utilità sociale) ha per scopo di promuovere
il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze e delle
loro applicazioni e di favorire i rapporti e la collaborazione fra
i cultori di esse.
Art. 2
Attività della società
Fedele allo spirito delle sue finalità, la Società adegua
la sua opera culturale nel Paese secondo alcune direttrici che rispondono
anche a precise esigenze dei tempi nuovi, e cioè:
a) organizzare incontri multidisciplinari per la discussione di problemi
tecnicoscientifici che incidono più fo rtemente sugli interessi
socio-economici ed educativi;
b) collegare il mondo della cultura e della ricerca scientifica al
mondo degli operat ori tecnici ed economici;
c) informare e sensibilizzare ai problemi scientifici, strati sempre
più vasti della pubblica opinione del Paese;
d) pubblicare e diffo n d e re gli Atti delle riunioni generali ed
un proprio periodico.
Art. 3
Luogo dell'attività
La Società svolge la sua opera non soltanto negli ambienti
scientifici ma anche in quelli economici, agricoli e industriali della
Nazione.
Art. 4
Divulgazione all'estero dell'attività
La Società compie anche opera di divulgazione della scienza
italiana all'estero, mantenendo rapporti con associazioni consorelle
e accademie straniere, anche mediante lo scambio di pubblicazioni.
Art. 5
Sede della Società
La Società, avente personalità giuridica, ha sede in
Roma.
Presso la sede sociale sono costituiti il domicilio legale e la presidenza
con gli uffici della Società.
Art. 6
Azione della Società
La Società fonda la propria azione sulla compartecipazione
delle varie
competenze culturali ispirate a quei determinati centri di interesse
che
caratterizzano in modo attuale i problemi e le tematiche della società
contemporanea.
TITOLO II
Dei soci
Art. 7
Soci
Possono far parte della Società persone fisiche e giuridiche
(università, istituti, scuole, società, associazioni
e in ge n e rale enti) che risiedono in Italia e all'estero intere
s s ati al progresso delle scienze e che sipro pongano di cura rne
la diffusione.
Art. 8
Iscrizione dei soci
Per l'iscrizione a Socio occorre inviare al Presidente della Società
domanda
scritta controfirmata da due soci. Per l'iscrizione di persone giuridiche
occorre la domanda del legale rappresentante o di un suo delegato.
Il Consiglio di presidenza delibera sulle iscrizioni.
Art. 9
Categorie di soci
I soci si distinguono in: soci d'onore; benemeriti; ordinari; juniore
s .
La nomina dei soci d'onore è a vita e deve cadere su persone
di alto valore scientifico o altamente benemerite della Società.
La nomina viene fatta dal Consiglio di presidenza e ratificata dall'assemblea
generale dei soci.
Il numero dei soci d'onore non può essere maggiore di 60, dei
quali 30 italiani. Il regolamento determina le condizioni per l'iscrizione
nelle altre cat egorie
dei soci: 1) benemeriti; 2) ordinari; 3) juniores.
Art. 10
Decadenza dei soci
La decadenza da Socio avviene per volontarie dimissioni o per deliberazione
motivata del Consiglio di presidenza, ratificata dall'assemblea generale
dei soci. E' causa di decadenza il mancato pagamento delle quote associative.
TITOLO III
Direzione e amministrazione della Società
Art. 11
Consiglio di presidenza
La Società è diretta da un Consiglio di presidenza costituito:
di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Amministratore, di un
Segretario generale e di otto consiglieri, tutti scelti fra i soci
ed eletti dall'assemblea generale con votazioni a scrutinio segreto
e a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio dura in carica quattro anni; i componenti di esso sono
rieleggibili.
Art. 12
Deliberazioni del Consiglio di presidenza
Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono valide con la presenza
della
metà almeno dei componenti e col voto della maggioranza dei
presenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 13
Gratuità delle cariche - Decadenza dei consiglieri
Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella di Segretario
organizzativo (art. 27) che potrà essere retribuita secondo
le determinazioni del Consiglio di presidenza.
I membri del Consiglio di presidenza hanno però diritto al
rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Istituzione.
Decadono dalla carica i componenti che non siano intervenuti alle
adunanze per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
In caso di decadenza o di dimissioni di membri del Consiglio di presidenza,
si provvede alla loro sostituzione mediante elezioni da tenersi alla
prima assemblea generale dei soci.
Art. 14
Anno finanziario - Bilancio - Revisori dei conti
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
Il Consiglio di presidenza cura l'amministrazione della Società,
approva il bilancio preventivo (budget) e predispone il bilancio consuntivo
(rendiconto) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale
dei soci che sarà convocata almeno una volta l'anno. I bilanci
dovranno essere inviati, se dovuto, al Ministero vigilante entro 15
giorni dall'approvazione.
Il rendiconto deve essere depositato presso la sede della Società
entro i 15 giorni precedenti la seduta per l'approvazione al fine
di poter essere consultato da ogni associato. I bilanci preventivo
e consuntivo sono pubblicati per estratto sul periodico della Società.
Il controllo della correttezza della gestione economica e finanziaria
spetta ai revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, eletti
contemporaneamente al Consiglio di presidenza e per la stessa durata.
I revisori supplenti subentrano, in ordine di anzianità, al
Revisore che per dimissione o per qualsiasi altra causa non sia più
in grado di svolgere le proprie funzioni. Il Revisore supplente che
sostituisce il Revisore effettivo
rimane in carica fino al rinnovo naturale dell'intero Collegio.
I revisori riferiscono periodicamente per iscritto sull'andamento
della gestione economica e finanziaria in occasione dell'ap p rovazione
del bilancio consuntivo.
Art. 15
Presidente della Società
Il Presidente:
rappresenta la Società, tanto nei rapporti con i soci quanto
con i terzi e con le
autorità; convoca e presiede il Consiglio di presidenza;
convoca e presiede le riunioni generali e l'assemblea generale dei
soci;
nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto
dal presente
statuto, sentito il Consiglio di presidenza;
firma la corrispondenza e stipula i contratti, ma per gli atti comunque
impegnativi del patrimonio sociale, d eve concorrere, con la sua fi
rma, quella dell'Amministratore.
Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito,
a tutti gli effetti, dal Vicepresidente o dal Consigliere più
anziano.
Art. 16
Compiti del Consiglio di presidenza
Al Consiglio di presidenza spettano pure i seguenti compiti:
a) approva re argomenti di attualità scientifica e tecnica
che possano essere oggetto sia di esposizione sintetica o di discussioni
durante le riunioni generali, sia di studio da parte di speciali commissioni
o di singoli soci all'uopo designati;
b) istituire premi di incoraggiamento per ricerche scientifiche e
per insegnanti che maggiormentesi distinguono nell'insegnamento delle
scienze nelle scuole secondarie;
c) compilare lo schema del programma scientifico di ciascuna riunione
generale, e dare il parere sugli eventuali temi scientifici e tecnici
suggeriti da soci o da enti pubblici e privati;
d) esaminare e discutere le proposte approvate nelle riunioni generali
o, comunque, pervenute al Consiglio di presidenza della Società;
e) nominare il Segretario organizzativo di cui all'articolo 27;
f) delega re - su proposta del Presidente e dell'Amministratore -
il Segretario generale oppure il Segretario organizzativo a provvedere
direttamente alle spese mensili di gestione ordinaria della Società
mediante apposita anticipazione;
g) pro muove re cooperazioni con altre associazioni o enti in materia
compatibile con le finalità istituzionali.
Art. 17
Patrimonio della Società
Il patrimonio della Società è costituito:
d agli arredi della Società; dalle collezioni e dalla biblioteca;
dalle somme
e dai beni comunque ri cevuti a titolo di incremento di pat rimonio
, anche
con destinazione speciale. I beni della Società sono riportati
in speciali
inventari .
Art. 18
Risorse della Società
Le risorse economiche della Società sono costituite:
dalle eccedenze at t ive dei bilanci annuali; dalle quote ve rsate
dai soci
benemeriti, ordinari e juniores; dagli interessi del capitale patrimoniale;
dal contri buto ordinario annuo dello Stato; da altri contri buti
straordinari
dello Stato, di enti o di privati; dai proventi della vendita di pubblicazioni
e da erogazioni liberali volontarie.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di
gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società,
salvo che la
destinazione o la distri buzione non siano imposte dalla legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
E ventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente
per lo sviluppo delle at t ività di cui all'art. 2, at t ività
comunque fi n alizzate
al perseguimento degli scopi di cui all'art. 1.
Per quanto ri g u a rda la distri buzione indiretta di utili essa
è da intendersi
secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 460 del
4 / 1 2 / 1 9 9 7 .
Art. 19
Deposito titoli
Le somme che fanno parte del patrimonio, impegnate in titoli dello
Stato o da
esso garantiti, sono depositate a custodia, al nome della Società,
pressom istituti di credito designati dal Consiglio di presidenza.
TITOLO IV
Riunioni della Società
Art. 20
Riunione generale
La Società tiene, almeno ogni due anni - se non è impedita
da motivi di forza
maggiore - una riunione generale per lo svolgimento del programma
scientifico di cui al successivo art. 25.
I lavori delle riunioni generali, incentrati, in genere, su temi multidisciplinari,
possono essere integrati da manifestazioni collaterali.
Le norme delle riunioni vengono fissate dal regolamento.
Art. 21
Proposta sede riunione generale
L'assemblea generale delibera, fra l'altro, sulle proposte pervenute
alla presidenza della Società circa la sede della riunione
generale successiva.
E' facoltà del Consiglio di presidenza di cambiare, per fondate
ragioni, la sede della riunione.
Art. 22
Data delle riunioni
Il Consiglio di presidenza stabilisce la data di ciascuna riunione
e ne dà notizia ai soci almeno tre mesi prima.
Art. 23
Assemblea generale dei soci
Nel quadro dei lavo ri del programma scientifico della riunione generale,
può aver luogo l'assemblea generale dei soci. In tal caso i
soci devono averne
comunicazione comunque non oltre i 20 giorni antecedenti alla data
dell'assemblea .
L'assemblea generale è costituita dai soci d'onore, benemeriti
e ordinari.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la partecipazione della metà più uno dei soci e,
in seconda convocazione - che non può aver luogo nello stesso
giorno della prima - qualunque sia il numero dei presenti.
E' di competenza dell'assemblea generale dei soci:
a) approvare annualmente il rendiconto di cui all'art. 14;
b) provvedere alle elezioni delle cariche sociali che avranno luogo
ogni quattro anni, generalmente in coincidenza con i lavori congressuali;
c) provvedere alle elezioni del Comitato scientifico (organo di consulenza),
costituito da personalità del mondo scientifico e culturale
proposte dal Consiglio di presidenza o da gruppi di soci;
d) stabilire l'ammontare delle quote annue per i soci di cui all'art.
9, esclusi i
soci d'onore;
e) approvare i regolamenti della Società;
L'assemblea generale viene convocata dal Presidente della Società
mediante
invito scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del
giorno della convocazione con almeno 15 giorni di preavviso.
I soci che non possono intervenire di persona all'assemblea generale,
possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da
altro Socio.
Nessun Socio può avere più di una delega.
L'assemblea generale, in sessione straordinaria, è convocata
dal Presidente della Società o su propria iniziativa o su conforme
delibera del Consiglio di presidenza o su richiesta scritta e motivata
di almeno trenta soci.
Art. 24
Riunioni speciali
Oltre alle riunioni generali, il Consiglio di presidenza può
convocare i soci, in riunioni speciali, dedicate a conferenze sopra
argomenti scientifici di attualità e di particolare interesse,
o al conferimento di premi ed onoreficenze sociali. E' in facoltà
del Consiglio di presidenza di invitare, a queste riunioni, persone
estranee alla Società.
Art. 25
Programma delle riunioni della Società
Il Consiglio di presidenza decide il programma scientifico della riunione
e procede alla scelta degli oratori. I soci che intendono trattare
argomenti riguardanti i temi oggetto delle riunioni debbono darne
comunicazione almeno due mesi prima alla presidenza della Società,
inviando il testo o un ampio riassunto del lavoro. L'accettazione
è però subordinata al parere del Consiglio di presidenza.
All'organizzazione della riunione nella sede stabilita, p rov vede
un Comitato ordinatore, i cui membri sono fi s s ati dal regolamento.
TITOLO V
Disposizioni generali
Art. 26
Segretario generale
Il Segretario generale è responsabile dell'ordinato e proficuo
svolgimento dell'attività statutaria della Società,
mantiene contatti con le accademie e le associazioni scientifiche
di cui all'art. 4, e con le amministrazioni pubbliche e private, interessate
all'attività della Società Italiana per il Progresso
delle Scienze (SIPS).
Art. 27
Segretario organizzativo
La Società può av va l e rsi di un Segretario organizzativo.
Il Segre t a rio organizzativo coadiuva il Segreariogenerale, cura
la pubblicazione degli Atti congressuali e del periodico della Società;
partecipa alle sedute del Consiglio di presidenza con voto consultivo
e funzioni di segretario.
Art. 28
Relazione sull'attività svolta
Non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, il Presidente trasmette
al Ministero competente e/o agli organi di controllo e vigilanza della
Società una relazione sull'attività svolta dalla Società
nell'anno precedente.
Art. 29
Modifica dello statuto
Ogni proposta di modificazione allo statuto, suggerita dall'ufficio
di Presidenza o dai soci, deve essere resa nota ai soci almeno tre
mesi prima della data della riunione generale, in cui la proposta
sarà discussa.
Per l'approvazione occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti
dei soci presenti in seconda convocazione.
Art. 30
Scioglimento della Società
Lo scioglimento della Società è deliberato dall'assemblea
generale dei soci.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio residuo
dell'ente deve essere devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica
utilità.
Art. 31
Rinvio a norme di legge
Il presente statuto è stato redatto in conformità a
quanto previsto dal D. Lgs. 460 del 4.12.1997; per quanto non previsto
dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle altre
leggi vigenti in materia.
Art. 32
Durata della Società
La Società ha durata illimitata. |